Rapporti con Aziende Esterne • Medici Competenti
È estremamente importante che i rapporti di una ditta con aziende esterne in caso di contratti d’appalto, di richieste di intervento o di prestazione d’opera siano gestiti nel modo più preciso, competente ed efficace possibile.
In ambito di sicurezza sul lavoro, inoltre, è decisiva una collaborazione sinergica e stretta fra Datore di Lavoro e Medico Competente per un efficace piano di Sorveglianza Sanitaria, richiesto dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera, di somministrazione
Servizi Impresa offre valida consulenza per quanto attiene gli adempimenti prescritti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008, che impone al Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti coinvolti in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera.
Il Datore di lavoro deve altresì fornire, agli stessi soggetti, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
In tale ambito la norma prescrive a tutti i Datori di Lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva ed in particolare redigendo, quando richiesto, uno specifico DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
L’obbligo di promuovere tale cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro è a carico del Datore di Lavoro committente.
Gli obiettivi fondamentali sanciti dall’articolo di legge in oggetto, ed in particolare l’importanza data al coordinamento fra Datori di Lavoro al fine di tutelare al meglio la sicurezza e la salute dei rispettivi dipendenti in tutti gli ambiti lavorativi in cui gli stessi possono trovarsi ad operare, devono ritenersi applicabili, coerentemente con le finalità generali del D.Lgs. 81/2008 e di tutta la normativa con esso coordinata, non solo nel limitato ambito di lavori in appalto o in contratto d’opera, bensì anche nell’ipotesi di compresenza stabile di più ditte in ambienti di lavoro contigui e parzialmente comuni.
In quest’ambito Servizi Impresa offre competente assistenza ed effettua efficaci sopralluoghi congiunti all’interno delle aziende oppure presso fornitori e clienti della medesima, finalizzati alla valutazione dei rischi da interferenze e provvede altresì alla stesura materiale degli specifici DUVRI.
Cantieri temporanei o mobili
Servizi Impresa offre valida assistenza per la stesura della documentazione necessaria alla gestione dei cantieri, alla luce della particolare attenzione dedicata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 alla tutela della sicurezza e della salute nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. In particolare, Servizi Impresa è in grado di offrire:
• Consulenza ed assistenza per l’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori presso il Vostro cantiere con stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
• Consulenza ed assistenza per la redazione di un elaborato che costituisca il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV e costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), in riferimento al singolo cantiere interessato.
Il P.O.S. descrive le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere valutato dal CSE, sia per la validità intrinseca e per le possibili interazioni con P.O.S. di altre imprese, sia rispetto agli apprestamenti generali di cantiere garantiti dal committente quali mezzi e servizi di protezione collettiva (pronto soccorso, piano evacuazione, segnaletica, estintori, ecc…), impianti (impianto elettrico di cantiere, ecc…), infrastrutture (viabilità e aree carico e scarico, ecc…) e attrezzature ad uso collettivo.
Sorveglianza Sanitaria
Servizi Impresa si trova in una posizione di stretta collaborazione con alcuni Medici Competenti sul territorio, in modo da facilitare le aziende negli adempimenti previsti dall’art. 25 “Obblighi del medico competente” e dall’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Dai principi ispiratori del D. Lgs 81/2008, emerge la massima importanza dell’azione congiunta incisiva e precisa tra Datore di Lavoro e Medico Competente e un raccordo fattivo tra queste due figure. Servizi Impresa offre alle aziende l’assistenza di validi Medici Competenti, con i quali le aziende instaurano rapporti di collaborazione specifici.
Qualora il Medico Competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da lui effettuata ritenga di sottoporre i lavoratori ad esami specifici Servizi Impresa sottopone ai datori di lavoro il preziario dei laboratori con noi convenzionati, fermo restando la libertà di avvalersi di laboratori di fiducia. I rapporti economici e professionali sono gestiti direttamente da Azienda e Medico Competente proposto da Servizi Impresa, che si propone eventualmente unicamente da tramite per i costi esposti in modo da agevolare le Aziende nella registrazione delle fatture e della contabilità.